TRASPARENZA
STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
AZIONE SCUOLA
Finalità e strutture
Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale “AZIONE
SCUOLA”; è una libera Associazione di fatto, apartitica e
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del
codice civile, nonché del presente Statuto.
L’Associazione non persegue scopi di lucro e non
procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli
associati, nemmeno in forma indiretta.
Art. 2. - L'Associazione Culturale “AZIONE SCUOLA”,
siglabile “ASS. AZIONE SCUOLA”, persegue i seguenti
scopi:
- valorizzare la funzione e la professionalità degli
insegnanti in ambito sociale e culturale promuovendo
l’attuazione del dettato costituzionale;
- riconoscere la specificità della funzione e della
professione docente come non assimilabile al settore
impiegatizio rivendicando un’autonoma area contrattuale
nel comparto scuola;
- difendere la laicità della scuola e la sua libertà
promuovendo il confronto con i diversi orientamenti
politici, culturali e sindacali e ponendosi come
interlocutrice di ogni iniziativa legata agli interessi diretti
e indiretti degli insegnanti nel mondo dell’istruzione e
della formazione; promuovere, elaborare, attuare
iniziative e progetti di formazione e di aggiornamento
culturale e professionale degli insegnanti, nonché
organizzare dibattiti e convegni aperti alla società civile,
alle rappresentanze dei genitori, degli studenti e dei
rappresentanti politici aperti al confronto;
- elaborare autonome proposte di indirizzo concernenti la
legislazione scolastica e le riforme delle istituzioni
scolastiche e universitarie;
- promuovere l’apertura di scuole o enti privati, al fine di
ampliare e coadiuvare l’offerta formativa statale,
garantendo la formazione e l'istruzione in specie alle
categorie maggiormente bisognose;
- rappresentare tutta la categoria in ordine alla tutela legale
e allo status giuridico dei docenti, dei dirigenti scolastici ,
del personale ATA della scuola e del personale educativo,
nel rispetto del principio sancito costituzionalmente della
libertà di insegnamento e a difesa della scuola pubblica;
- sensibilizzare gli Enti Locali, le Istituzioni Locali e
l’opinione pubblica sui problemi del mondo della scuola e
della cultura ad esso collegata;
- incoraggiare e promuovere contatti e collaborazioni
temporanee o durevoli con Enti ed Associazioni che
perseguono finalità analoghe a questa Associazione;
- Realizzare un luogo di incontro e di scambio culturale,
anche attraverso le reti web;
- rappresentare sindacalmente i propri associati e iscriversi
a comitati.
Art. 3. - L'Associazione Culturale “AZIONE SCUOLA” potrà
svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali,
ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da
tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì
svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti
normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed
impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per
lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con
Istituti di Credito, anche su basi passive.
I soci
Art. 4 Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne
condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo
Statuto e che posseggono i seguenti requisiti:
- essere insegnanti della scuola di qualsiasi grado presenti a
vario titolo nella graduatorie del Miur;
- essere soggetti inseriti nelle graduatorie ATA del
personale scolastico;
- essere studenti e/o genitori degli stessi e comunque
chiunque legato al mondo dell'istruzione.
Art. 5 L'ammissione all’ associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la
costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
Art. 6 Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle
assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne
esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Tutti i soci
maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può
essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla
vita associativa.
Art. 7 Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di
rispettare le decisioni degli Organi dell’associazione e di
corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità
delle quote e dei relativi diritti.
Art. 8 La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione,
morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere
comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine
dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal
Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro
i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Collegio
dei Probiviri, se nominato. I ricorsi devono essere presentati entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Art. 9 La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà
diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.
Art. 10 Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono
soggetti a rivalutazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto
nell’ambito associativo.
L’assemblea
Art. 11 Gli Organi dell’associazione sono: L'Assemblea dei soci,
il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 12 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’associazione
ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per
l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo e,
comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei
soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 13 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata
almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio di
lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta
elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei
locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di
convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della
prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 14 Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto,
tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote
associative. Ogni socio ai sensi di quanto previsto dall’articolo
2532 del codice civile ha diritto ad un voto nell’assemblea.
Art. 15 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è
validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra
la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno
un’ora.
Art. 16 L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il
rendiconto consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il
Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non
potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri
del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su
ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche
statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50%
più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a
maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’associazione e la
nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima
e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la
maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la
seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 18 Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci
alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto
che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale
mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e
personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella
convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera
si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto
dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende
assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle
medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione
delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale
sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee
collegiali ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio Direttivo e il Presidente
Art. 19 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale
dell’associazione ed è eletto dall’Assemblea, resta in carica a
tempo indeterminato. Esso è composto da un minimo di 3 membri
a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è
membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo potranno
essere nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un
tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza
legale dell’associazione, potranno essere delegati parte dei poteri
spettanti al Consiglio Direttivo.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio
Direttivo competono in particolare:
– Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di
esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;
– Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali,
complementari e commerciali da intraprendere per il migliore
conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;
– Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il
coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si
avvale l’associazione;
– La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il
mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e
finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio
precedente unitamente al rendiconto preventivo dell’anno
successivo;
– La presentazione di un piano programmatico relativo alle
attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
– La fissazione delle quote sociali;
– La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei
delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta
in volta dal Consiglio Direttivo stesso ;
– La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e
le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla
successiva approvazione dell’Assemblea;
– La delibera sull’ammissione di nuovi soci;
– Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri
organi.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno
ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri
lo riterrà necessario.
Art. 22 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e
giudiziale dell’associazione. È eletto all’Assemblea dei Soci,
insieme ai membri del Consiglio Direttivo. Egli presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla
convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di
quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 23 Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in
caso di assenza o impedimento.
Art. 24 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi
sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta,
altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei
mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre
e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a
liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il
tesoriere al materiale pagamento.
Art. 25 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e
contabile del associazione culturale redigendone le scritture
contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti
fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri
membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini
economici e finanziari e il rendiconto preventivo dell’esercizio
successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso
e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al
Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle
risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e
l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 26 Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere
conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a
persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere
che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie
funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del
medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo
necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a
procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il
Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o
revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal
Vicepresidente.
Art. 27 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni
contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo
caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente
o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare
l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i
successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Il patrimonio e l’esercizio finanziario
Art. 28 Il patrimonio del Associazione è costituito dalle quote di
iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai
soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali
contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni,
mobili ed immobili, di proprietà del associazione o ad esso
pervenuti a qualsiasi titolo.
Art. 29 Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non
potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i
soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini
istituzionali.
Art. 30 L’anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di
ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo
dovrà predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre,
unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro
quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.
Lo scioglimento
Art. 31 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve
essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,
comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 32 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto
si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di
associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza
finalità di lucro.
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data
30 luglio 2015.
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